Art.1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione con la denominazione Gda Associazione Italiana per l'Arte

Art.2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Bologna, Via Cesare Battisti n. 2.

Art.3 - SCOPI SOCIALI
L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha quale scopo quello di promuovere la formazione professionale ed artistica nel campo dell'arte e della cultura in genere, anche locale, ai fini della valorizzazione del territorio. Più in particolare, l'associazione si propone di contribuire e coordinare iniziative atte a sostenere artisti, professionisti e anche artigiani operanti nel territorio soprattutto emilianoromagnolo. A tali fini l'associazione potrà porre in essere le attività qui di seguito indicate:
a) la promozione di iniziative volte a creare nuovi spazi per l'arte, anche espositivi, reali e virtuali, mediante l'organizzazione di mostre, anche monografiche;
b) promuovere la organizzazione e lo svolgimento di studi, dibattiti, convegni, seminari, conferenze, concorsi e istituire borse di studio;
c) promuovere la organizzazione e la divulgazione di prodotti editoriali cartacei, (articoli, saggi e monografie e cataloghi) ed informatici (siti web), avvalendosi anche di critici, conferenzieri, pubblicisti, fotografi ed esperti del settore in genere;
d) promuovere la organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione artistica ed artigianale;
e) l'assunzione di ogni altra iniziativa utile al perseguimento degli scopi sociali.
L'Associazione, a tutti gli effetti di legge, non ha scopo di lucro.

Art.4 - ASSOCIATI
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che si riconoscono negli scopi sociali e che presentano richiesta scritta. Spetta al comitato Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. I nuovi associati devono versare la quota associativa in un'unica soluzione alla intervenuta comunicazione di accettazione della domanda di ammissione Gli associati possono essere onorari, ordinari, sostenitori. Gli associati ordinari versano una tantum all'ingresso nell'associazione il contributo nella misura determinata dal Comitato direttivo. I soci onorari sono esentati dal versare la quota associativa. I soci sostenitori sono coloro che effettuano spontanei contributi per particolari iniziative Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto. dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi sono da intendersi a fondo perduto e nessun diritto possono vantare gli associati sul patrimonio sociale. Gli associati vengono ammessi a far parte della Associazione senza limiti di tempo. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per recesso o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata nei confronti degli associati:
a) che non partecipano alla vita dell'associazione ovvero tengono comportamenti contrari agli scopi della associazione;
b) che non adempiono i doveri inerenti la qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.


Art.5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea della associati;
b) il Comitato Direttivo
c) il Presidente
d) il Comitato scientifico.


Art.6 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è formata da tutti gli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
L'assemblea si riunirà almeno una volta l'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.
Le deliberazioni della assemblea verranno trascritte in apposito verbale. L'Assemblea è convocata almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso da affiggersi presso la sede della società. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.


Art.7 - COMITATO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dalla assemblea, composto da due a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, gli altri membri coopteranno altri membri in sostituzione di quelli mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse a venire meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto. Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea. Il Comitato Direttivo provvede alle attività della Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Comitato direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la approvazione. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo relativo all'anno successivo e per deliberare l'ammontare della quota associativa annuale. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, in tempo utile per poter partecipare alla riunione. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel solo caso in cui il Comitato Direttivo sia costituito da due soli membri, il Comitato delibererà validamente con la presenza di entrambi e alla unanimità. Al Comitato Direttivo spetta per l'opera svolta il rimborso spese ed un eventuale compenso che verrà determinato dall'Assemblea.


Art.8 - PRESIDENTE
Il Presidente e se nominato il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art.9 - COMITATO SCIENTIFICO
Il comitato scientifico, se nominato, è costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque, scelti dal comitato direttivo fra i soci associati. Il Presidente del Comitato scientifico è nominato dal Comitato direttivo che ne determinerà i compiti. Il comitato in ogni caso non ha poteri rappresentativi.

Art.10 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è formato:
a)dalle quote sociali annualmente determinate dal Comitato Direttivo e da eventuali contributi volontari che potranno essere richiesti dal Comitato Direttivo in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
b) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali donazioni, elargizioni o lasciti.

Art.11 - SCIOGLIMENTO
L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'Art.27 cod.civ.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente agli scopi sociali;
b) per le altre cause di cui all'Art.27 cod. civ.
In caso di estinzione l'Assembla delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.12 - CLAUSOLA ARBITRALE
Qualunque controversia dovesse insorgere fra i singoli associati, o fra questi e l'associazione verrà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna parte contendente e il terzo dal Presidente del Tribunale di Bologna. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto, osservate le norme del c.p.c.


Art.13 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e leggi in materia di associazioni non riconosciute.